Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono disciplinare le attività svolte a livello regionale, provinciale e comunale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso.
      2. Le regioni possono inoltre provvedere all'adozione di misure per:

          a) l'adeguamento ai criteri della presente legge delle norme regionali previste per i singoli settori edili e industriali;

          b) la predisposizione di capitolati tipo per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;

          c) la vigilanza sulla corretta attuazione della presente legge da parte di comuni e di province, nell'ambito della propria competenza;

          d) la concessione di contributi agli enti locali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente istituiti, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esistenti alle norme della presente legge, con una quota riservata pari ad almeno il 10 per certo dello stanziamento complessivo a favore dei comuni

 

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con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

          e) la sospensione dei contributi regionali, nel caso di mancato adeguamento alle norme della presente legge;

          f) l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici professionali e non professionali, da sottoporre a tutela, e la determinazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 10, comma 2;

          g) l'istituzione e la tenuta dell'elenco delle aree naturali protette di cui all'articolo 9, comma 1;

          h) la divulgazione della disciplina relativa alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e con le associazioni interessate alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento luminoso;

          i) l'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni di supporto, verifica, controllo e promozione delle disposizioni della presente legge, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati che svolgono attività di salvaguardia del territorio locale;

          l) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle iniziative di aggiornamento scientifico, tecnico e professionale dei soggetti che hanno competenze e responsabilità nella produzione, progettazione, realizzazione e installazione di impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo.

      3. Le regioni possono indicare le linee generali per la redazione dei piani regolatori dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

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      5. Le regioni tengono gli elenchi dei professionisti abilitati alla redazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 8.